Artigiano di Vicenza ottiene un vantaggio di €. 37.006,09

(Tribunale di Roma, sentenza n. 19272/2021, giudice dott.ssa Cecilia Bernardo)

 

Il cliente è un artigiano di Vicenza che per anni ha intrattenuto un rapporto di conto corrente affidato con un istituto di credito, finché nel 2015 questo non gli comunica la chiusura del conto contestandogli un’esposizione debitoria di oltre €. 17.000,00.

Il correntista fa eseguire una verifica giurimetrica ai nostri periti del conto corrente e scopre non solo di non essere in debito, ma addirittura di vantare un credito nei confronti della banca.
La banca non vuole sentire ragioni e la controversia, tramite i nostri avvocati, finisce in Tribunale.
Nel corso della causa civile viene espletata una perizia contabile dalla quale emerge che la banca ha applicato commissioni non dovute, anatocismo e valute non concordate.

Il Giudice, ritenuta condivisibile la perizia, nel dicembre 2021 condanna la banca a pagare al cliente l’importo di oltre €. 19.000,00 oltre interessi e rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, in persona della Dott.ssa Cecilia Bernardo, con sentenza
n. 19272/2021 del 13.12.2021 ha, infatti, così statuito:

  • in accoglimento delle domande formulate da parte attrice, dichiara che il saldo finale del conto corrente n. 3974536 intestato a XXX alla data del 17.6.2015 (data di chiusura del conto) è pari ad € 19.601,37 a credito di parte attrice, calcolato per data contabile, anziché di € 17.464,72 a debito del correntista;
  • condanna la banca convenuta BANCA alla restituzione, in favore dell’attore XXX, della somma pari ad € 19.601,37, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
  • condanna la convenuta BANCA e l’intervenuta CESSIONARIA in solido, alla refusione, in favore degli avv.ti Michele Rondinelli e Dario Sabbadini (procuratori della parte attrice, dichiaratisi antistatari), delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
  • pone le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico della convenuta BANCA e dell’intervenuta CESSIONARIA in solido.

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