Con il Decreto Cura Italia il Governo, per fronteggiare la crisi economica derivante dalla pandemia, ha inserito con l’art. 98, comma 1 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 il comma 1-ter nel testo dell’art. 57-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, recante la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.
Il citato comma 1-ter modifica, esclusivamente per l’anno 2020, prevede la concessione del credito d’imposta per l’anno 2020 nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, anziché nella misura del 75% dei soli investimenti “incrementali” rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
La misura fiscale è riconosciuta a imprese e lavoratori autonomi (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato) nonché agli enti non commerciali per gli investimenti effettuati nel 2020:
– in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, e
– il cui valore superi (almeno) dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (2019).
Occorre precisare che il credito d’imposta è concesso fino al raggiungimento di un tetto massimo di spesa, da determinarsi con DPCM entro il 30 settembre 2020 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea, ed è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni statali, regionali ed europee eventualmente riferibili alle medesime voci di spesa.
La richiesta deve essere effettuata mediante comunicazione telematica (art. 5, comma 1 del DPCM 16 maggio 2018, n. 90) da inviare nel periodo 1° – 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni eventualmente presentate nel periodo 1° marzo – 30 marzo 2020 in base alla disciplina previgente.
Il credito spettante sarà attribuito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e potrà essere utilizzato ad investimento ultimato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lg. 241/1997.