Secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato, le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea, non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero. Si tratta del principio Deggendorf, che non si applica – per espressa previsione normativa europea – nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturale.
Il Decreto Rilancio che il governo si appresta a varare dovrebbe prevedere una deroga a tali aiuti, considerando appunto l’evento eccezionale della pandemia Covid-19 e, quindi, l’assoluta eccezionalità, temporaneità e la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato. Si tratterebbe di una deroga alla norma nazionale, limitata nel merito e nel tempo. Inoltre, l’erogazione dell’aiuto sarà disposta al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che non è ancora stato recuperato.
Le imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati potranno così ricevere nuovi aiuti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia. Potranno beneficiare di quanto messo a disposizione da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale.
Un approccio simile fu adottato nel contesto del quadro temporaneo al momento della crisi finanziaria del 2008.
Rientrano negli aiuti di Stato gli:
– aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
– aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese;
– aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese;
– aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19;
– aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling;
– aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19;
– aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
Le agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa.
Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Diverso il massimale di aiuti di stato per le imprese attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. L’aiuto complessivo concesso non può superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Nel testo del decreto Rilancio potrebbero esserci anche aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. Tali aiuti sono finalizzati a proteggere l’occupazione e sono volti a contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti.
A tal proposito sussistono delle condizioni da rispettare:
- la sovvenzione per il pagamento dei salari deve essere concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19;
- la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.