Decreto “Sblocca Italia” e inizio della Fase 2, la situazione attuale per Logistica, Trasporti ed Edilizia tra Protocolli d’Intesa e Linee Guida

Con il D.p.c.m. del 26 aprile 2020 c.d. “Sbocca Italia” sono state dettate le prime norme che hanno dato inizio alla tanto attesa Fase 2.

Il decreto “Sbocca Italia” ha dettato norme puntuali per riprendere in sicurezza la produzione o l’erogazione dei servizi, con particolare attenzione ai settori del trasporto di persone, della logistica e dell’edilizia.

Le disposizioni dedicate al settore trasporti e logistica sono dettate dagli Allegati n. 8 e n. 9, che a loro volta richiamano espressamente quanto contenuto nell’Allegato n. 6 recante disposizioni che trovano applicazione per tutte le tipologie di attività produttive.

L’Allegato n. 6 dispone che le imprese del settore potranno continuare la loro attività solo se in grado di rispettare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020.

Il richiamato Protocollo, oltre a ribadire le misure di sicurezza già disposte nei precedenti decreti, predispone le modalità che dovranno regolare tutta la vita lavorativa all’interno dell’impresa dall’ingresso/uscita dai luoghi di lavoro, alla gestione degli spazi comuni e delle turnazioni, alla gestione di una persona sintomatica in azienda.

Per il settore dei trasporti e della logistica il punto 3 del Protocollo prevede:

  • la predisposizione di ingressi ed uscite predefinite per i fornitori esterni;
  • l’obbligo per gli autisti, per quanto possibile, di rimanere a bordo dei loro mezzi e l’impossibilità di accedere, per qualsiasi motivo, agli uffici dell’impresa destinataria.

Le richiamate disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di ogni altro soggetto impiegato in aziende esterne che dovesse venire in contatto con i luoghi di lavoro, ovvero tutti gli addetti di eventuali aziende appaltatrici di servizi che operano all’interno dell’unità produttiva.

Nel caso questi lavoratori dovessero risultare positivi al virus Covid19, sorge per l’appaltatore l’obbligo di informare la direzione dell’impresa committente al fine di collaborare con l’autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali soggetti venuti in contatto “stretto” con i contagiati.

Anche l’Allegato n. 8 al D.p.c.m. del 26 aprile 2020 c.d. “Sbocca Italia” ribadisce in via preliminare gli obblighi relativi a tutti i settori produttivi, derivanti dall’adozione del Protocollo 14 marzo – 24 aprile 2020 richiamando una serie di adempimenti comuni, e, successivamente, detta specifiche misure per ogni comparto specializzato.

Per il settore autotrasporto merci, gli autisti saranno tenuti a rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. Sarà interdetto loro l’accesso agli uffici per qualsiasi motivo (salvo l’utilizzo dei servizi igienici) e nei luoghi di carico e scarico dovranno essere predisposte modalità di lavoro che evitino contatti diretti tra operatori ed autisti.

Le stesse misure sono estese anche i conducenti dei cargo aerei.

La consegna di pacchi, merci e documenti potrà essere effettuata senza contatti con il ricevente. 

I riders dei servizi di food delivery potranno perfezionare la consegna senza contatto e senza la firma di avvenuta consegna.

Su tutti i datori di lavoro ricade l’onere di predisporre appropriati sistemi di turnazione per ridurre al massimo il contatto tra i dipendenti addetti alla presa in consegna delle merci; in modo tale da istituire autonomi gruppi di lavoro distinti, individuando priorità nella lavorazione delle merci.

L’art. 7 del D.p.c.m. del 26 aprile 2020 c.d. “Sbocca Italia” dispone il rispetto e l’osservanza delle prescrizioni contenute negli Allegati n. 8 e n. 9 anche per le attività di trasporto pubblico di linea.

L’allegato 8 per il settore del trasporto pubblico locale (TPL) e per le ferrovie concesse va ad integrare quanto previsto dall’Avviso comune siglato da Asstra, Anav ed Agens con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il 13 marzo 2020.

L’Avviso dispone ulteriori misure ed adempimenti per il servizio di trasporto scolastico, nonchè misure per sostenere, mediante la miglior gestione dei flussi del Fondo bilaterale di solidarietà di settore, il reddito dei dipendenti delle aziende pubbliche e private che svolgono servizio di trasporto autofiloferrotranviari e di navigazione su acque interne e lagunari.

Il richiamato Avviso prescrive, inoltre, per le aziende di trasporto la sanificazione giornaliera dei mezzi di trasporto e l’adozione di misure necessarie a garantire la distanza interpersonale tra i passeggeri, oltre al massimo incremento delle modalità di lavoro agile.

L’Allegato n. 8 al D.p.c.m. del 26 aprile 2020 c.d. “Sbocca Italia” nel richiamare le suddette misure, dispone la della vendita, anche se effettuata dagli autisti, e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.

In aggiunta alla prescrizioni contenute nell’Allegato n. 8 e nell’Avviso comuni, l’Allegato n. 9 del D.p.c.m. “Sblocca Italia” – “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” – reca misure c.d. di sistema, che prevedono:

  • l’articolazione di orari di lavoro con diverse finestre di inizio e di fine attività; 
  • la sollecitazione del senso di responsabilità individuale di tutti gli utenti del servizio di trasporto pubblico a cui vanno indirizzate comunicazioni nei diversi contesti (stazioni, autobus, aeroporti, etc.).

Il Decreto detta, poi, misure di carattere generale valide per qualsiasi modalità di trasporto, ovvero:

  • la sanificazione ed igienizzazione dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro in tutte le parti del mezzo frequentate da viaggiatori e dai lavoratori secondo quanto previsto dalle circolari del Ministero della Salute e dell’I.S.S.; 
  • stazioni e mezzi di trasporto dovranno essere adibiti con dispenser di soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri; 
  • l’incentivazione alla vendita di biglietti con modalità telematiche o in modo da far rispettare ai passeggeri la distanza di sicurezza interpersonale; 
  • l’installazione di punti vendita o di distributori di dispositivi di sicurezza all’interno delle stazioni o dei luoghi di vendita dei biglietti; 
  • predisposizione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso venga accertata la temperatura corporea di un soggetto – lavoratore o passeggero – superiore a 37,5°; 
  • predisposizione di info point relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che l’utenza deve tenere all’interno di porti, stazioni, aeroporti e nei relativi luoghi d’attesa nelle fasi di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto; 
  • contingentamento degli accessi alle stazioni, porti ed aeroporti per garantire rispetto distanza di sicurezza interpersonale;
  • adozione di misure organizzative volte a limitare in tutte le fasi del viaggio (salita/discesa, spostamenti all’interno delle varie stazioni e luoghi di attesa) ogni possibile occasione di contatto.

Misure specifiche sono state disposte per il settore del trasporto ferroviario dall’Allegato n. 8, che dispone:

  • il divieto per il personale di entrare in contatto con i viaggiatori se non per casi indispensabili; 
  • predisposizione di sistemi di monitoraggio e di security delle stazioni e dei flussi di passeggeri nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta; 
  • restrizioni al numero di passeggeri ammessi alle aree comuni; 
  • in caso di passeggeri che presentino sintomi da COVID-19 comunicazione immediata alla Polizia Ferroviaria e alle Autorità Sanitarie che hanno la possibilità di fermare il mezzo; 
    • isolamento del passeggero con sintomi in carrozza sgomberata – da sanificare successivamente alla discesa – con obbligo di indossare misure di protezione fornite dall’azienda di trasporto. 

Per il settore del trasporto aereo di passeggeri, in aggiunta alla misura già prevista per i conducenti dei cargo aerei, l’Allegato n. 8 prevede l’ulteriore obbligo di indossare dispositivi di protezione per il personale che è tenuto ad entrare necessariamente in contatto diretto con i passeggeri.

Per il settore marittimo e portuale l’Alleato n. 8, in aggiunta ala disposizioni in tema di sanificazione degli uffici e delle navi, dispone del passeggero che eventualmente presenti sintomi da affezione al COVID-19 e la conseguente comunicazione all’Autorità sanitarie, alcuni obblighi informativi a carico delle imprese che saranno tenute a fornire indicazioni al proprio personale al fine di evitare contatti tra il personale di bordo e quello di terra e tra il personale in generale ed i passeggeri in ogni fase lavorativa, soprattutto durante l’imbarco e lo sbarco.

Inoltre, nel caso in cui oltre l’impresa marittima si trovassero ad operare nel terminal anche altre ditte subappaltatrici, è il terminalista che deve farsi carico di predisporre e garantire il rispetto delle adeguate misure di sicurezza. 

Per i servizi di trasporto non di linea, anche a mezzo natanti, è raccomandato di evitare che i passeggeri occupino posti disponibili accanto al conducente ed è disposto l’obbliga di far indossare misure di protezione e di non far sedere più di due passeggeri sul sedile posteriore.

Ll D.p.c.m. del 26 aprile 2020 c.d. “Sbocca Italia” ha autorizzato le imprese edili a riprendere l’attività (l’Allegato n. 3 del Decreto menziona i Codici ATECO 41 “costruzione di edifici”, 42 “ingegneria civile” e 43 “lavori di costruzione specializzati”).

Anche le imprese edili sono tenute a rispettare le previsioni contenute nell’Allegano n. 6.

Al settore edilizio è dedicato l’Allegato n. 7, contenente il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, che affianca e completa il Protocollo condiviso adottato il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020, integrando quanto previsto dal D.p.c.m. 11 marzo 2020 al punto 7, che imponeva la datore di lavoro, d’intesa con le rappresentanze sindacali, di:

    • attuare il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere; 
    • sospendere le lavorazioni che potevano essere svolte successivamente senza compromettere le opere già realizzate; 
    • predisporre un piano di turnazione dei dipendenti volto ad evitare ogni contatto interpersonale; 
    • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; 
    • incentivare l’utilizzo di ferie maturate e di congedi retribuiti nonché degli altri strumenti previsti dai CCNL e dalla normativa vigente;
    • annullare le trasferte di lavoro anche se già organizzate e limitare al massimo il flusso in entrata ed in uscita dal cantiere.

I dipendenti degli ambienti di lavoro in cui non poteva essere assicurato il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale per via della natura della lavorazione da effettuare dovevano essere muniti di misure di protezione individuale a spese del datore di lavoro. A tale scopo, il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ex d.lgs. n. 81/2008, è tenuto a modificare il Piano di sicurezza e la stima dei costi.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” contenuto nell’Allegato n. 7 prevede i seguenti ed ulteriori obblighi informativi;

    • misurazione della temperatura del personale prima dell’accesso in cantiere ed esclusione nell’eventualità di temperatura superiore a 37,5° nel rispetto delle norme in materia di privacy; 
    • per i dipendenti sussiste l’obbligo di rispettare tutte le misure di sicurezza apprestate dal datore di lavoro, di comunicare allo stesso “responsabilmente” e “tempestivamente” ogni sopravvenienza di sintomi di influenza, raffreddore o temperatura, nonché l’eventuale provenienza da zone di rischio o contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti nonché la consapevolezza e l’accettazione di non poter fare ingresso o permanere nel cantiere nel caso sussistano i su citati sintomi; 
    • il datore di lavoro dovrà informare il personale del cantiere delle eventuali preclusioni all’accesso al cantiere disposte. 

Misure di sicurezza sono previste anche nei confronti dei fornitori esterni, in particolare:

    • devono essere predisposte apposite procedure di ingresso, transito ed uscita mediante percorsi predefiniti al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale del cantiere;
    • gli autisti dei fornitori sono tenuti a rispettare le disposizioni già analizzate per il settore dell’autotrasporto e della logistica;
    • ove il datore di lavoro abbia disposto un servizio di trasporto privato per consentire ai dipendenti di raggiungere il cantiere, questo dovrà essere adeguato alle misure di sicurezza predisposte – soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della distanza di sicurezza – a tutela dei dipendenti stessi. Il datore è tenuto ad incentivare l’utilizzo dei mezzi propri mediante adeguamento dei relativi indennizzi.

Il Protocollo dispone, inoltre, la pulizia quotidiana del cantiere e la sanificazione periodica degli spogliatoi, delle aree comuni e dei mezzi d’opera ivi inclusi indumenti e mezzi di protezione individuale, di cui va impedito qualsiasi uso promiscuo. 

Il datore di lavoro è tenuto a verificare la corretta pulizia delle aree e degli strumenti e a programmare la periodicità dei lavori comprese le strutture private esterne al cantiere utilizzate per i lavori. 

La sanificazione deve avvenire utilizzando prodotti di cui alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e gli operatori dovranno indossare durante la stessa misure di protezione individuale.

Il datore di lavoro è tenuto a rinnovare tutti gli indumenti di lavoro dei propri dipendenti anche utilizzando capi “usa e getta” e a garantire, in cantieri di grandi dimensioni con oltre 250 unità, la predisposizione di presidio sanitario attivo, nonché, ove obbligatorio, di servizio medico e di pronto intervento. 

Negli altri cantieri tali attività sono svolte dagli addetti di primo soccorso precedentemente individuati in base ai protocolli già in vigore.

Dovrà essere contingentato l’accesso agli spazi comuni quali mense, spogliatoi, etc. (che il datore di lavoro dovrà sanificare almeno una volta al giorno); per i locali comuni, inoltre, dovrà essere assicurata una ventilazione continua e tempi ridotti di permanenza al loro interno.

Nel Protocollo per il settore edilizio sono previste misure per la gestione della presenza di un soggetto sintomatico all’interno del cantiere con obbligo di comunicare tale eventualità al direttore di cantiere o al datore di lavoro che dovrà procedere all’isolamento del contagiato ed alla collaborazione con l’Autorità sanitaria per l’individuazione dei c.d. “contatti stretti”.

Le misure sanitarie di sorveglianza dovranno essere adottate ed eseguite osservando quanto disposto dal decalogo del Ministero della Salute; le misure di sorveglianza sanitaria dovranno essere programmate dal medico competente di concerto con il direttore del cantiere o con il datore di lavoro, tenendo conto delle patologie pregresse e delle situazioni di fragilità dei dipendenti.

Andranno previlegiate le visite mediche preventive nonché quelle a richiesta e da rientro da malattia

Dal punto di vista organizzativo il Protocollo prevede la costituzione di un comitato, volto all’applicazione e alla verifica delle regole ora analizzate, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali

Potranno essere costituiti anche, in base alla diversa tipologia di cantiere e alle relazioni sindacali esistenti, Comitati territoriali composti da organismi paritetici per la salute e la sicurezza, anche con il coinvolgimento delle parti sociali. 

Tali comitati non sostituiscono l’attività ispettiva dell’INPS e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro.

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