In ragione di alcuni provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza connessa alla pandemia da COVID-19, l’operatività di molte attività produttive e commerciali è stata ridotta.
Oggi più che mai è necessario individuare modalità alternative alla classica attività commerciale che molte imprese e aziende hanno svolto sino ad ora.
In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo ha individuato in maniera tassativa le attività produttive e commerciali ritenute essenziali le quali possono proseguire il loro esercizio disponendo la sospensione di tutte le altre. Al contempo il suddetto decreto ha fatto salvo lo svolgimento di qualsiasi attività organizzata con modalità di lavoro a distanza (c.d. “lavoro agile”) quali “il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”, “per televisione”, “per corrispondenza, radio, telefono”.
La vendita online di beni che non appartengono alla categoria della prima necessità può quindi proseguire senza interruzioni, ma deve essere limitata ai soli beni già esistenti in magazzino, posto che l’attività di produzione – non solo in Italia – è, invece, sospesa.
Così pure i servizi postali e le attività dei corrieri restano attivi, ma molti dei principali corrieri attivi in Italia hanno limitato le zone in cui lavorano ed hanno segnalato ritardi nelle consegne.
Le ragioni per le quali il commercio a distanza sembra non rientrare tra i divieti dettati dall’emergenza Covid-19 si possono ricondurre al fatto che si tratta di un’attività che viene svolta senza contatto personale diretto con il pubblico, con una quantità di lavoratori ridotta (per il deposito, lo stoccaggio, la spedizione, il trasporto ecc.) e in parte con il ricorso a metodi di automazione, in maniera tale che difficilmente si verificano situazioni di assembramento sui luoghi di lavoro.
Nonostante ciò, nello svolgimento di tale attività occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.
Tutti coloro che siano adibiti a mansioni che possono essere svolte in regime di lavoro “agile” dovranno lavorare in tale regime (ad esempio le attività amministrative). Nel caso di mansioni che non possono essere svolte con tale modalità (ad esempio la gestione del magazzino e della consegna), dovranno essere rispettate le misure di salute e sicurezza indicate nel protocollo condiviso promosso dal Governo.
L’utilizzo di eventuali ammortizzatori sociali che fossero stati nel frattempo attivati andrà, poi, monitorato avendo riguardo all’effettivo svolgimento di attività lavorativa anche in “smart working”.
Inoltre, andrà verificato che eventuali società appaltatrici alle quali vengono appaltati servizi di logistica siano effettivamente abilitate ad operare in quanto rientranti nei codici ATECO e, in tal caso, applichino effettivamente il protocollo condiviso nella loro organizzazione, facendosi rilasciare idonee dichiarazioni.
Il commercio a distanza potrà essere svolto sia online sia con altri mezzi quale, ad esempio, il telefono. Si precisa, a tal proposito, che i lavoratori adibiti a tale commercio – fermo il rispetto della disciplina del lavoro (ad esempio in tema di mansioni) ove si tratti di personale già in forze – potranno chiamare i clienti per offrire i prodotti poiché tale attività non rientra in quella di call center, per la quale è stata disposta, con il Decreto MISE, la sospensione essendo queste “chiamate outbound”, vale a dire, chiamate fatte dall’operatore verso l’utente.
Nel caso invece, in cui l’operatore non disponga di un magazzino sufficiente ad alimentare il commercio online, o comunque preferisca non mantenere attivo l’e-commerce per ragioni organizzative interne, potrebbe decidere di limitare la propria attività alla raccolta di ordini o alle prenotazioni della merce, rimandando la consegna.
Con una chiara informativa (visualizzabile prima che sia effettuato l’ordine), il cliente dovrà essere reso edotto del fatto che al momento saranno raccolti soltanto ordini/prenotazioni della merce e che la consegna potrà essere eseguita solo al termine della situazione straordinaria venutasi a creare a causa della diffusione del COVID-19 e che non è possibile dare certezza dei tempi di consegna delle merce.
Sulle attività che possono proseguire incidono anche, per ciascun territorio di competenza, le diverse ordinanze regionali. Numerose Regioni sono infatti intervenute ponendo limiti ulteriori allo svolgimento delle attività commerciali, altre hanno dettato norme che poi sono state recepite anche a livello nazionale.
I rapporti tra normativa nazionale e regionale non sono del tutto chiari, e la normativa di riferimento si limita ad affermare che l’adozione di previsioni più stringenti da parte delle Regioni deve essere giustificata dalla sussistenza di specifiche esigenze locali di gestione dell’emergenza.
Sarà quindi opportuno verificare di volta in volta se la normativa regionale di riferimento ponga limiti rispetto alle vendite a distanza.