La definizione di smart working (o lavoro agile) è contenuta nella legge n. 81/2017 e consiste in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.
A causa del diffondersi dell’epidemia da coronavirus il Governo ha dato input all’adozione dello smart working introducendo con decreto del 1° marzo 2020, nell’ambito delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza, e con il successivo decreto 4 marzo 2020, agevolazioni per il datore di lavoro.
Il Governo ha previsto, inizialmente fino al 15 marzo, termine poi prorogato, l’applicabilità invia provvisoria dello smart working, come disciplinato dagli artt. 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Il lavoro agile è quindi consigliato e può essere adottato per ogni tipo di lavoro subordinato su tutto il territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla relativa normativa, al fine di evitare gli spostamenti e contenere i contagi.
Per attivare la modalità di lavoro agile, secondo quanto previsto dalla L. 81/2017, sono sufficienti pochi passaggi: accordo datore di lavoro/lavoratore; informativa sulla sicurezza; comunicazione al Ministero del Lavoro; comunicazione all’INAIL.
Tuttavia, proprio per dare la possibilità alle imprese di avviare più rapidamente il lavoratore allo smart working con il D.L. 6/2020 il Governo ha previsto il differimento di tutti gli adempimenti burocratici alla fine del periodo di emergenza.
Lo smart working offre molteplici vantaggi al lavoratore (es. maggiore flessibilità) ed al datore di lavoro (es. riduzione dei costi) ed è una modalità di lavoro sempre più diffusa e che, nel periodo emergenziale, sta dando la possibilità alle imprese che lo hanno attuato di mantenere il loro livello di produttività.
E’ quindi auspicabile che, in vista della ormai prossima FASE 2, il lavoro agile continui ad essere adottato, sia nel settore pubblico che in quello privato, ed implementato anche con l’ausilio di nuovi interventi legislativi per il sostegno del lavoro.