Il contratto di mutuo “condizionato” è un titolo esecutivo idoneo su cui fondare un’esecuzione forzata?


Partiamo dal principio, cos’è un mutuo “condizionato”?

Diversamente da quanto accade per i “piccoli” mutui, dove si redige un unico documento che contiene già tutte le condizioni di ipoteca, erogazione e quietanza, esiste un’altra forma di mutuo: il mutuo cosiddetto “condizionato”.

Tradotto in maniera semplice, significa che vengono redatti due contratti:

  • Il primo in cui si dispone l’iscrizione ipotecaria, senza il rilascio delle somme.
  • Il secondo, quello definitivo, in cui viene erogata e quietanzata la somma.

Con questo articolo voglio focalizzarmi proprio sull’esecuzione forzata relativa a questo tipo di mutuo.

La Legge, precisamente nell’art.474 del Codice di procedura civile, prevede che:

L’esecuzione forzata NON possa avere luogo se non in presenza di un titolo esecutivo per un credito:

  • Certo
  • Liquido
  • Esigibile

Il Legislatore, in particolare, ha previsto che costituiscono titolo esecutivo, tra gli altri, le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.

Alla luce di questo, il mutuo stipulato in sede notarile, PUO’ essere un titolo esecutivo, ovvero può essere un titolo idoneo per un’esecuzione forzata.

Ma c’è un però…

La Corte di Cassazione, ha precisato che:
“ Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma (scrittura autenticata) imposto dalla legge (tra le altre, Cass, 17195/2015 e Cass. 1116/1992).”

Prima che tu ti metta le mani nei capelli e decida di chiudere questa pagina perché non hai capito nulla di quanto scritto in “avvocatese”, ti traduco tutto quello che c’è scritto qui sopra in poche e semplici parole.

La Cassazione dice che per stabilire se il tuo mutuo sia un titolo idoneo ad un’esecuzione forzata, ci vogliono dei requisiti.

In particolare, che l’operazione di mutuo si risolva in un unico atto oppure in più atti distinti, deve in ogni caso risultare che la somma è entrata effettivamente nella disponibilità giuridica del mutuatario, il quale può quindi in concreto utilizzarla. In entrambi i casi, l’atto o tutti gli atti, devono avere i requisiti di forma prescritti dalla legge.

Meglio ora?

Devo però farti una precisazione a riguardo prima che tu ti possa confondere.

Nelle operazioni bancarie il denaro ha solo valenza contabile, questo significa che non è necessario che vi sia una consegna materiale del denaro, ma è sufficiente che la somma sia messa a disposizione in senso giuridico (es. tipico: accredito in conto corrente con facoltà di disporre della somma).

Ora veniamo alla questione della possibilità di un’esecuzione forzata su un mutuo condizionato.

Molti contratti di mutuo prevedono che vengano prima espletate una serie di adempimenti da parte del mutuatario (che poi saresti tu) come ad esempio la stipula di una polizza assicurativa sull’immobile concesso in ipoteca.

In questi casi, anche se la somma pattuita è stata dichiarata erogata e quietanzata, è ancora presso la banca a titolo di deposito cauzionale in attesa dell’adempimento di tutte le condizioni, ad esempio la famosa assicurazione sull’immobile.

Ora la situazione è la seguente:

C’è un documento che indica che la somma è stata erogata e quietanzata e quindi, da quello che ci siamo detti prima, titolo idoneo per l’esecuzione forzata.

Ma di fatto il denaro è ancora presso la banca e quindi non disponibile per il mutuatario.

Il mutuo condizionato non è altro che una promessa relativa all’erogazione di una certa somma di denaro che di fatto, implica una necessaria e successiva manifestazione di volontà che i contraenti si obbligano a prestare relativa alla EFFETTIVA erogazione del denaro da cui nasce l’obbligo di restituzione (Cass. Civ. n°5630/86).

Quindi, anche se dal contratto risulta l’accreditamento delle somme e lo stesso risulta perfezionato, non basta però per documentare un credito certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Precisamente, la giurisprudenza ha affermato che in tal caso difetta il requisito della certezza: tale contratto “è strutturalmente inidoneo, ancorché stipulato con atto pubblico, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme pattuite, se non seguito dall’atto di erogazione e quietanza, l’unico idoneo a comprovare il perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva e l’effettiva dazione del denaro al mutuatario (Cass. Civ., n. 4293/79; Cass. Civ., n. 477/83; Trib. Roma, 28 luglio 1998).”
Non si tratta quindi di un problema di consegna materiale o giuridica della somma, ma di assenza di effettiva disponibilità dell’intera somma in capo al mutuatario nell’immediatezza della conclusione del contratto.

Lo ha precisato recentemente anche il tribunale di Roma (13/05/2015):

“Il contratto condizionato di mutuo, caratterizzato dalla persistente disponibilità presso la mutuante delle somme erogate a garanzia dell’avverarsi delle condizioni ivi previste, con conseguente differimento del momento della rispettiva consegna e, di riflesso, di quello perfezionativo del sottostante contratto, è inidoneo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente.
Il contratto condizionato di mutuo, poiché non documenta l’esistenza attuale di un’obbligazione di somma di denaro, non può essere utilizzato come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la restituzione delle somme che si assumono erogate”.
Vorrei concludere questo articolo con un breve riepilogo della situazione, per cercare di chiarirla in un linguaggio a portata di tutti evitando termini difficili da addetti ai lavori.

La situazione è la seguente:

Devi stipulare un mutuo presso una banca, ad esempio per l’acquisto di un’immobile.

Nel tuo caso serve due volte la visita dal notaio: la prima con cui si definisce l’iscrizione ipotecaria SENZA RILASCIO DELLE SOMME, la seconda in cui viene erogata e quietanzata la somma.

Per darti i soldi la banca richiede degli adempimenti, come ad esempio l’assicurazione su l’immobile.

In questa fase il denaro NON è ancora stato erogato (anche se risulta nel primo documento).

Per ricevere il denaro (o comunque per procedere all’acquisto) devi adempiere alla richiesta dell’assicurazione.

Il denaro è ancora nelle casse della banca, ma questa procede alla richiesta di un’esecuzione forzata.

Cosa succede?

La banca deve dimostrare con l’atto di erogazione e quietanza di averti effettivamente dato il denaro.

Generalmente, il giudice sospende la procedura di esecuzione e in secondo luogo accerta l’inidoneità del contratto di mutuo a fondare l’espropriazione.

Però…

Capita che il giudice si pronunci anche in senso contrario, sostenendo che se il mutuatario (tu) ha potuto vincolare la somma in deposito a favore della banca, anche solo per un istante, allora ha avuto la disponibilità del denaro oggetto del contratto.

Tali decisioni, però, oltre a porsi in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, sembrano peccare di astrattismo, non considerando adeguatamente che, di fatto, la somma resta nella disponibilità della banca sintanto che il mutuatario non abbia provato di aver adempiuto a tutte le condizioni previste per poter, finalmente, beneficiare in concreto della somma promessagli.

Va infine segnalato che una recente pronuncia (Trib. Avezzano, 27.06.2019) ha osservato come in realtà non sussista un contrasto tra i due orientamenti.
Infatti, questi sarebbero ispirati al medesimo principio secondo cui occorre verificare se, in forza del contratto di mutuo, il mutuatario ha acquisito l’effettiva disponibilità della somma.
Al riguardo, dunque, assume fondamentale importanza l’interpretazione della volontà delle parti così come risulta dagli atti.
In altri termini, occorre una valutazione caso per caso.

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