Non è un mistero che la variegata e, talvolta, complessa natura dei rapporti che intercorrono tra Pubblica Amministrazione e cittadini sia da sempre oggetto di peculiari attenzioni, quanto di accese discussioni, tra gli “addetti ai lavori” e non.
Questa constatazione è forse tanto più vera quando in ballo ci sono provvedimenti dai quali scaturiscono pretese economiche in capo al Fisco, e ancor di più quando il destinatario è convinto della loro infondatezza.
All’interno di questo scenario non può che rilevare, anche per l’autorevolezzadell’Autoritàda cui promana, la sentenza n. 181 del 2017 della Corte Costituzionale, con la quale la Consulta è stata chiamata definire le caratteristiche e i limiti della disciplina legislativa relativa all’autotutela tributaria.
La questione, si intuisce, non è di poco conto considerano la particolare natura dei provvedimenti impositivi, i quali se non tempestivamente impugnati divengono definitivi. Con conseguente rischio per il contribuente di trovarsi davanti ad un titolo esecutivo pronto per il pignoramento anche, è il caso di sottolineare, nell’ipotesi in cui la pretesa sottesa al provvedimento erariale risulti palesemente infondata.
Di fronte a questo panorama, la soluzione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181/2017 rileva per aver sostanzialmente confermato la natura officiosa e discrezionale dei poteri dell’Amministrazione in materia di autotutela tributaria, a scapito di tutte quelle ricostruzioni che invece vorrebbero vedere in tale istituto un rimedio di carattere sostanzialmente giustiziale.
L’occasione da cui è scaturita la pronuncia in oggetto generava nell’ambito di un processo istaurato da un contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, vertente sul silenzio rifiuto venutosi a formare da parte dell’Amministrazione a seguito dell’istanza di autotutela dallo stesso proposto.
In particolare,oggetto di tale istanza era una richiesta di riesame relativa ad alcuni avvisi di accertamentonon impugnati,a mezzo dei quali l’Amministrazione Finanziaria aveva a suo tempo proceduto a rettificare in aumento i redditi professionali del contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 – quarter, comma 1 del D.L 30 settembre 1994, n. 564, convertito conmodificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, nonché dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
In sostanza, il quesito del Giudice Tributarioriguardava la tenuta sotto il profilo costituzionale delle due norme nella parte in cui non prevedono rispettivamente né l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza di autotutela proposta dal contribuente, né l’impugnabilità- da parte di quest’ultimo -del rifiuto tacito formatosi su di essa.
In punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, la Commissione Tributaria sottolineava inoltre la manifesta illegittimità delle somme relative agli avvisi di accertamento in oggetto, alla luce della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale.
Investita della questione così come sopra prospettata, la Corte Costituzionale ha proceduto riscostruendo dapprima la disciplina normativa e regolamentare dell’autotutela tributaria. E, in particolare, evidenziando la possibilità per l’Amministrazione finanziaria,anche in pendenza di giudizio e anche se si tratta di atti non impugnabili,di poter annullare d’ufficio i propri atti illegittimi o infondati; nonché, in caso di grave inerzia dell’ufficio che ha adottato l’atto illegittimo,la possibilità in capo alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l’ufficio stesso dipendedi intervenire in via sostitutiva.
Tuttavia, il Giudice delle leggi ha poi epilogato negando espressamente la natura giustiziale di tale istituto,specificando, da un lato, come l’Amministrazione finanziaria non sia tenuta a rispondere all’istanza in autotutela, e dall’altro, proprio in virtù dell’assenza di un dovere in tal senso, e di una norma che espressamente qualifichi il suo silenzio come diniego, come tale silenzio non sia contestabile davanti ad alcun giudice.
Come si può facilmente intuire, di particolare interesse è soprattutto l’esame delle ragioni addotte dalla Corte a sostegno della propria decisione.
A fronte della tesi delineata dal giudice remittente, in base alla quale “non sarebbe concepibile un interesse egoistico del Fisco a conservare atti impositivi, ancorché divenuti definitivi, palesemente illegittimi al fine di trarne un profitto sostanzialmente ingiustificato e del tutto svincolato dalla capacità contributiva del contribuente”; la Consulta al fine di giustificare, sotto il profilo della ragionevolezza,la possibilità per l’amministrazione di respingere silenziosamente l’istanza di autotutela, ha fatto invece leva sull’interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.
In breve,a sostegno della propria decisione la Corte ha ritenuto che qualora si affermassel’esistenza di un dovere dell’amministrazione tributaria di pronunciarsi sull’istanza di autotutela, ciò implicherebbe necessariamente la messa in discussione dell’obbligo tributario consolidato a seguito dell’atto impositivo definitivo. Tuttavia, precisa la Consulta, una ricostruzione di tal genere determinerebbe di riflesso una mutazione genetica dell’autotutela, che in questo modo passerebbe da strumento di rivalutazione da parte dell’amministrazione delle proprie decisioni, a mezzo teso ad offrire al contribuente una generalizzata “seconda possibilità” di tutela,azionabile sine die e perciò anche dopo la scadenza dei termini per il ricorso contro l’atto impositivo.
In conclusione la Corte Costituzionale con la pronuncia in esame ha confermato come l’autotutela tributaria costituisca un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali, sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non propriamente uno strumento di protezione del contribuente. Al quale dunque risulta preclusa la possibilità di impugnare l’eventuale rifiuto tacito dell’Amministrazione formatosi a seguito dell’istanza di autotutela proposta.
Documenti:
Corte cost., Sent., (ud. 21-06-2017) 13-07-2017, n. 181